istanza con sollecito di iscrizione nel registro delle imprese


 

Not. Alberto Forte

aforte@notariato.it

 

Dalle mie parti si sta ingenerando una strana prassi, nel comportamento degli uffici del registro delle imprese.

 

Quando ci si presenta per iscrivere un atto, si ricevono cortesi (...) dinieghi con le più stravaganti considerazioni ... stilistiche. Ed il più bello è che gli uffici non si limitano a "segnalare l'opportunità di modifiche/integrazioni", ma si spingono a rifiutare addirittura la protocollazione per "precise disposizioni interne". Quando poi l'atto viene protocollato, il termine di iscrizione è ... aleatorio! (salvo particolari grazie ricevute).

 

Io, dopo aver lungamente pazientato, sono arrivato alla conclusione che forse bisogna un pò spingere sul freno; avrei abbozzato una letterina "antipatica", che magari potrebbe servire anche ad altri Colleghi che si fossero travati nella mia stessa sensazione di "disagio".

Ogni commento sarà gradito.

 

Si tratta contestare a ciascun ufficio del registro delle imprese i ritardi, proponendo ricorso per l'inosservanza dei termini, sollecitando tante decisioni del Giudice del registro delle imprese.

 



All'Ufficio del Registro delle Imprese di ...
e p.c.   all'Ill.mo Signor Giudice del Registro delle Imprese
Tribunale di ...

Oggetto: domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

 

 

In merito alla domanda di iscrizione dell'atto a mio rogito repertorio… del… portante…

si chiede

la immediata protocollazione della domanda di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che per comodità si riporta in estratto:

"Art. 11 - Procedimento di iscrizione su domanda


1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. (...)


3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.


4. L'atto da iscrivere  è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.


5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

 

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.


7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.


8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.


9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. (...)


11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.


12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.


13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione."

 

La norma richiamata, invero, prevede la facoltà che l'interessato venga invitato a regolarizzare la domanda e i documenti in tutti i casi in cui sia possibile, al fine di ridurre al minimo gli eventuali procedimenti di contenzioso destinati ad appesantire il carico di lavoro del Giudice del Registro.

E' purtroppo peraltro invalsa la prassi di rifiutare la protocollazione delle domande per le ragioni più imprevedibili e contraddittorie, generandosi un defaticante e pericoloso rinvio dell'adempimento di un dovere di ufficio, con rilevanti conseguenze anche in termini di responsabilità per la regolare  tenuta del registro  delle imprese.

 

In particolare, priva di qualsivoglia supporto normativo appare la pretesa di accompagnare la domanda di iscrizione con una "lettera di impegno" a presentare una seconda comunicazione contenente gli estremi di registrazione dell'atto notarile.

In attesa di tale seconda comunicazione, l'ufficio sospenderebbe l'esecuzione del compito istituzionale di procedere alla iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

 

Questa ultima richiesta viola il dettato dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445 (testo unico sulla documentazione amministrativa) in base al quale:


"le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi a: (...)
p) assolvimento di obblighi contributivi;

q) possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria; (...)

La richiesta di questi certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio."


L'insieme di queste prassi, unite al rallentamento della tempistica di esaurimento delle pratiche di ufficio ha prodotto un impressionante allungamento dei tempi di iscrizione degli atti nel registro  delle imprese, in palese contrasto con lo spirito delle recenti riforme legislative che hanno inteso promuovere una più sollecita realizzazione degli adempimenti pubblicitari connessi agli atti societari.

Più evidentemente, la prassi ingeneratasi viola il termine di iscrizione di cinque giorni, che deve intendersi come perentorio.
Per questi motivi,

si chiede

che la domanda venga immediatamente protocollata ed esaminata dall'ufficio, procedendosi nel caso di assenza di impedimenti, alla iscrizione entro cinque giorni dalla protocollazione.
Con osservanza,