istanza
con sollecito di iscrizione nel registro delle imprese
Not. Alberto
Forte
Dalle mie parti si sta ingenerando una strana prassi, nel
comportamento degli uffici del registro delle imprese.
Quando ci si presenta per iscrivere un atto, si ricevono
cortesi (...) dinieghi con le più stravaganti considerazioni ... stilistiche.
Ed il più bello è che gli uffici non si limitano a "segnalare
l'opportunità di modifiche/integrazioni", ma si spingono a rifiutare
addirittura la protocollazione per "precise disposizioni interne".
Quando poi l'atto viene protocollato, il termine di iscrizione è ... aleatorio!
(salvo particolari grazie ricevute).
Io, dopo aver lungamente pazientato, sono arrivato alla
conclusione che forse bisogna un pò spingere sul freno; avrei abbozzato una
letterina "antipatica", che magari potrebbe servire anche ad altri
Colleghi che si fossero travati nella mia stessa sensazione di "disagio".
Ogni commento sarà gradito.
Si tratta contestare
a ciascun ufficio del registro delle imprese i ritardi, proponendo ricorso per
l'inosservanza dei termini, sollecitando tante decisioni del Giudice del
registro delle imprese.
All'Ufficio del Registro delle Imprese di ...
e p.c. all'Ill.mo Signor Giudice del Registro
delle Imprese
Tribunale di ...
Oggetto: domanda di
iscrizione nel registro delle imprese.
In merito alla domanda di iscrizione dell'atto a mio rogito
repertorio… del… portante…
si chiede
la immediata protocollazione della domanda di iscrizione
dell'atto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento
di attuazione D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che per comodità si riporta in
estratto:
"Art. 11 - Procedimento di iscrizione su domanda
1. Per
l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente
presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore
ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il
modello approvato con decreto del Ministro. (...)
3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati
nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione
autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio.
Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in
forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della
presentazione della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a
quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le
disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n.
241.
8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci
giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti
informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui
terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti
nel modello di domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì
indicare il nome del responsabile dell'immissione l'annotazione del giorno e
dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero
e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte.
Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione
dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione,
ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a
norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. (...)
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare
o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un
congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente
entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice
del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal
cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine
per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione."
La norma richiamata, invero,
prevede la facoltà che l'interessato venga invitato a regolarizzare la domanda e
i documenti in tutti i casi in cui sia possibile, al fine di ridurre al minimo
gli eventuali procedimenti di contenzioso destinati ad appesantire il carico di
lavoro del Giudice del Registro.
E' purtroppo peraltro invalsa
la prassi di rifiutare la protocollazione delle domande per le ragioni più
imprevedibili e contraddittorie, generandosi un defaticante e pericoloso rinvio
dell'adempimento di un dovere di ufficio, con rilevanti conseguenze anche in
termini di responsabilità per la regolare tenuta del
registro delle imprese.
In particolare, priva di
qualsivoglia supporto normativo appare la pretesa di accompagnare la domanda di
iscrizione con una "lettera di impegno" a presentare una seconda
comunicazione contenente gli estremi di registrazione dell'atto notarile.
In attesa di tale seconda
comunicazione, l'ufficio sospenderebbe l'esecuzione del compito istituzionale
di procedere alla iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.
Questa ultima richiesta
viola il dettato dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445 (testo
unico sulla documentazione amministrativa) in base al quale:
"le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più
chiedere i certificati relativi a: (...)
p) assolvimento di obblighi contributivi;
q) possesso e numero di
codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio
dell'anagrafe tributaria; (...)
La richiesta di questi
certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio."
L'insieme di queste prassi, unite al rallentamento della tempistica di
esaurimento delle pratiche di ufficio ha prodotto un impressionante
allungamento dei tempi di iscrizione degli atti nel registro delle
imprese, in palese contrasto con lo spirito delle recenti riforme legislative
che hanno inteso promuovere una più sollecita realizzazione degli adempimenti
pubblicitari connessi agli atti societari.
Più evidentemente, la prassi ingeneratasi viola il termine di
iscrizione di cinque giorni, che deve intendersi come perentorio.
Per questi motivi,
si chiede
che la domanda venga immediatamente protocollata ed esaminata
dall'ufficio, procedendosi nel caso di assenza di impedimenti, alla iscrizione
entro cinque giorni dalla protocollazione.
Con osservanza,